Quando il pergolato non necessita di autorizzazione del Comune

2021-11-18 11:55:15 By : Ms. Kris Ye

Quando è necessaria la concessione edilizia per la pergola: la concessione edilizia non è necessaria se si tratta di una struttura in legno che sostiene piante rampicanti.

La pergola, ossia la struttura composta da almeno tre lati aperti e da una copertura mobile - rappresentata solitamente da piante rampicanti, fissate ad un'impalcatura di montanti verticali ed elementi orizzontali - non necessita di concessione edilizia da parte del Comune, anche se ubicata in un centro storico. Diverso è invece il caso in cui il tetto sia costituito da pannelli di tamponamento non facilmente smontabili che in questo caso lo rendono più simile a una tettoia. 

A spiegare quando il pergolato non necessita di autorizzazioni da parte del Comune è stata una recente e interessante sentenza del TAR Lazio[1]. Ecco alcune importanti precisazioni che si possono dedurre dalla pronuncia in questione.

La pergola è «una struttura nata per adornare e ombreggiare giardini o terrazzi». È costituito da un ponteggio formato da montanti verticali ed elementi orizzontali che li collegano ad un'altezza tale da consentire il passaggio delle persone; quindi, di regola, è una struttura aperta su almeno tre lati e, anche, nella parte superiore.

Quando la struttura superiore del pergolato è costituita da elementi facilmente asportabili, come piante rampicanti (seppur fissate su grata in legno), non è necessaria l'autorizzazione del Comune. 

In particolare, se si tratta di un pergolato costituito da travi in ​​legno avvitate al muro e pilastri in legno appoggiati al pavimento ed un tetto costituito per lo più da plastica e piante rampicanti, in canne, in modo da non costituire nemmeno un riparo per la pioggia, , per le sue caratteristiche, «non propedeutico ad eventuali ampliamenti», deve essere considerato un semplice «arredo da terrazzo». Pertanto, non è richiesta una licenza edilizia, la cosiddetta 'permesso di costruire'. Per questo motivo, se costruito senza richiedere alcuna autorizzazione al Comune, non può essere considerato un abuso edilizio e non deve essere demolito.

Quando soddisfa le caratteristiche appena indicate, il pergolato posto su un terrazzo anche se in centro storico è da considerarsi un "arredo" e, quindi, non necessita di concessione edilizia. 

Attenzione a distinguere la normativa urbanistica da quella condominiale. Il pergolato potrebbe comportare problemi con i vicini e, in particolare, con l'inquilino del piano superiore che, a causa della costruzione, potrebbe perdere il diritto alla vista, alla vista e all'aria. Tale diritto è tutelato dall'articolo 907 del Codice Civile, che impone una distanza di almeno 3 metri tra gli immobili, anche in verticale (come avviene negli edifici condominiali). Come già chiarito da ampia giurisprudenza, il proprietario del piano unico di un edificio condominiale ha il diritto di esercitare dalle sue aperture la visuale fino alla base dell'edificio e di opporsi conseguentemente alla costruzione di altro condominio che, direttamente o indirettamente, pregiudica l'esercizio di tale diritto, senza poter rilevare le esigenze di conciliazione con i diritti di proprietà e la riservatezza del vicino.

C'è poi un secondo problema condominiale da considerare: la cosiddetta decorazione architettonica, cioè l'estetica della facciata, che non può essere danneggiata nemmeno dagli edifici all'ultimo piano o che si vede solo dal cortile interno. Non importa se l'opera è bella (come spesso accade con i pergolati) o brutta: l'aspetto estetico non conta. Ciò che è interessante è che la costruzione - nel nostro caso il pergolato - contrasta con l'insieme delle linee tracciate dal costruttore originario dell'edificio, al netto dei successivi interventi sull'edificio. Pertanto, anche un edificio suburbano ha un proprio arredamento architettonico. Per ovviare a questo problema non resta che ottenere la preventiva autorizzazione dal montaggio presentando il progetto di un tecnico.

La pergola, che può fungere da supporto per piante rampicanti, va distinta da altre opere variamente rilevanti dal punto di vista urbanistico. Pertanto, quando il tetto è fisso, la pergola deve invece essere considerata come una normale tettoia e richiede una concessione edilizia da parte del Comune, la cosiddetta "permesso di costruire" [2].

Di recente, la Corte d'Appello di Cagliari ha fornito un ulteriore contributo sul tema, ricordando che «un pergolato è una struttura amovibile, leggera e non fissata al pavimento e come tale legittimamente ammessa alle libere operazioni di costruzione. Tali caratteristiche non si manifestano nel caso in cui i manufatti oggetto di valutazione siano di dimensioni tali da essere visibili dalla pubblica via in lamiera zincata, con pareti perimetrali in laterizio e copertura in legno, saldamente ancorata al suolo; sintomatica della natura delle opere edili che richiedono una qualificazione è anche la presenza di un vero e proprio cantiere e dei relativi materiali»[3].

Secondo il TAR Sicilia, sez. Palermo, "un pergolato aperto su quattro lati con copertura costituita da pannelli solari posti nell'area pertinenziale già destinata al parcheggio delle auto dei clienti del ristorante, per il materiale utilizzato, il tipo di struttura ed essendo aperta su tutti i lati non determinano aumento di volumetria; pertanto non è richiesta alcuna concessione edilizia”[4].

Analogamente, per un grande pergolato è necessaria l'autorizzazione del Comune [5]. “Per realizzare un pergolato di dimensioni non trascurabili, costituito da pilastri fissati a terra e dotato di tettoia stabile non retrattile, è necessario rilasciare la concessione edilizia, in quanto è necessario ipotizzare una permanenza prolungata nel tempo dell'edificio e delle utenze che è destinato a provocare”.

Nel caso deciso dal TAR Lazio, il proprietario di un appartamento sito nel centro storico aveva coperto il terrazzo con un ampio pergolato con altezza di circa 2,70 m, per una superficie complessiva di circa 120,00 mq. Il manufatto era ancorato a traversi lignei incassati o imbullonati alla facciata e poggianti su montanti fissati al pavimento adiacenti al parapetto del terrazzo allineato con la facciata principale.

I giudici hanno ritenuto che l'opera non dovesse essere demolita e che, al contrario, potesse restare dov'era, anche se costruita senza permesso di costruire. Infatti, le strutture esterne qualificabili come "pergole" - per la loro funzione ornamentale e per la migliore fruizione degli spazi aperti - non necessitano di alcuna concessione edilizia.  

[2] Contro. Stato, Sezione VI, 22.08.2018, n. 5008, TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, 02.07.2018 n. 646; TAR Campania, Salerno, Sez. II, 8.07.2020, n. 851

[3] C. App. Cagliari, inviato. n. 228/2021.

[5] Tar Napoli, sent. n. 2736/2020. Vedi anche TAR Brescia, (Lombardia) sez. I, 06/05/2020, n.338: "La costruzione di un pergolato di dimensioni non trascurabili, costituito da pilastri in legno stabilmente fissati al ruolo mediante bulloni di acciaio e dotato di una copertura stabile non retrattile, che suggerisce una permanenza prolungata nel tempo dell'edificio e delle utenze che si intende apportare, con conseguente trasformazione edilizia del territorio, deve essere qualificata come nuovo intervento edilizio soggetto a concessione edilizia».

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