Montaggio e smontaggio ponteggi: quali sono i rischi di...

2022-04-21 06:57:47 By : Ms. Tldiamond T

Esempi di infortuni nei lavori in quota connessi alle attività di montaggio e smontaggio dei ponteggi. Le dinamiche di due infortuni durante le operazioni di smontaggio, il PIMUS, i rischi degli operatori e la formazione.

Brescia, 18 Nov – Con la rubrica “ Imparare dagli errori” in queste settimane ci siamo soffermati, con riferimento anche al contenuto del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008,  su vari infortuni correlati all’utilizzo dei ponteggi, ad esempio per la presenza di opere provvisionali non sicure, non adeguate o in assenza di idonei dispositivi di protezione.

Tuttavia uno dei momenti con maggiori pericoli per gli operatori è connesso in particolare alle attività di montaggio e smontaggio dei ponteggi e, come ricordato nel documento Inail “ La progettazione della sicurezza nel cantiere”, il PIMUS (piano di montaggio, uso e smontaggio) è un “documento operativo che occorre realizzare per ogni lavoro nel quale è presente un ponteggio”. Rappresenta “il riferimento costante per il personale addetto al montaggio, smontaggio e trasformazione del ponteggio, al fine di garantire:

In questa puntata della rubrica ci soffermiamo in particolare sugli infortuni nelle fasi di smontaggio dei ponteggi con riferimento alle dinamiche infortunistiche presenti nell’archivio di INFOR.MO., strumento per l'analisi qualitativa dei casi di infortunio collegato al sistema di sorveglianza degli infortuni mortali e gravi.

Il primo caso riguarda un infortunio avvenuto durante lo smontaggio di un ponteggio.

Un lavoratore è intento allo smontaggio del ponteggio all'altezza del quarto piano di una palazzina; gli elementi smontati vengono appoggiati su forche sospese collegate alla gru per la movimentazione.

Il lavoratore si trova su una pedana in lamiera zincata senza alcuna protezione verso il vuoto (montanti, correnti e parapetti). In tale situazione di equilibrio precario ed instabile, in quanto la pedana è sganciata dai cavalletti e pertanto pronta per essere rimossa, e in assenza di protezioni, l’operatore perde l'equilibrio precipitando sul castelletto posizionato al secondo piano da un'altezza di circa sette metri.

Nella caduta urta violentemente su un tubo in ferro, a sostegno del castelletto, che lo lacera all'altezza dell'addome.

Questi i fattori causali rilevati nella scheda:

Anche il secondo caso riguarda un infortunio avvenuto durante lo smontaggio di alcuni elementi del ponteggio.

Un lavoratore mentre smonta alcuni elementi passando dal colmo del muro all'ultimo impalcato, cade da un'altezza di circa 4 metri battendo la testa e perforando il cranio con tondini in ferro privi di protezione che fuoriescono dalla base del muro in cemento. L'infortunato, sprovvisto di cinture di sicurezza, muore il giorno successivo in ospedale per la gravità delle lesioni riportate.

Riguardo alla tutela della sicurezza durante le fasi di montaggio e smontaggio dei ponteggi riprendiamo il contenuto di un documento pubblicato dal Dipartimento Ingegneria Civile Edile Ambientale dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, a cura del Prof. Fabrizio Leccisi, in materia di “ Organizzazione del cantiere”.

Nel documento si indica che per il rischio di caduta dall’alto è necessaria una protezione costante attraverso dispositivi di protezione collettiva (DPC), dispositivi di protezione individuale (DPI), formazione e informazione.

Si segnala poi che in caso di caduta con imbracatura esiste anche il “rischio da sospensione inerte” e il Piano di montaggio, uso e smontaggio dei ponteggi (PiMUS) e il Piano Operativo di Sicurezza (POS) “dovranno contenere le modalità di intervento di emergenza”.

Oltre ai rischi di caduta nell’attività di montaggio e smontaggio sono presenti anche:

Questi alcuni dispositivi di protezione individuale per montatori di ponteggi segnalati dal documento:

Chiaramente il giubbotto salvagente “va indossato quando vi è il rischio di caduta nell’acqua, mentre gli indumenti di segnalazione vanno indossati quando si lavora in prossimità di strade”.

Rimandiamo, in conclusione, all’articolo “Che formazione è richiesta per addetti al montaggio e smontaggio dei ponteggi?” che riporta indicazioni per la formazione degli operatori con riferimento specifico all’articolo 136 del D.Lgs. 81/2008 e all’allegato XXI (Accordo Stato, Regioni e Province autonome sui corsi di formazione per lavoratori addetti a lavori in quota).

Ricordiamo che il comma 6 dell’articolo 136 indica che “il datore di lavoro assicura che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la diretta sorveglianza di un preposto, a regola d’arte e conformemente al Pi.M.U.S., ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste”.

Sito web di INFOR.MO.: nell’articolo abbiamo presentato le schede numero 6064 e 10667 (archivio incidenti 2002/2016).

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