COVID-19: i requisiti preliminari per le vaccinazioni nei...

2022-05-21 19:47:33 By : Mr. Warren Huang

Pubblicate le indicazioni ad interim per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 nei luoghi di lavoro. Requisiti preliminari, adesione dell’azienda, formazione, gestione dei consensi e programmazione seconda dose.

Roma, 14 Apr – La diffusione delle vaccinazioni sul territorio e la disponibilità dei vaccini stanno assumendo ormai un ruolo determinante nelle strategie di gestione dell’emergenza sanitaria COVID-19. Ed è per questo motivo che torniamo oggi a parlare di vaccinazioni con riferimento alle varie indicazioni e linee guida che, in coerenza con il “ Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2” e le “ Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19”, permettono di realizzare dei punti di vaccinazione anche nei luoghi di lavoro.

Stiamo parlando sia del “ Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all’attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro” - “adottato su invito del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, che hanno promosso il confronto tra le Parti sociali” – sia delle “ Indicazioni ad interim per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 nei luoghi di lavoro” a cui lo stesso protocollo rimanda come documento di riferimento per la costituzione, l’allestimento e la gestione dei punti vaccinali straordinari e temporanei nei luoghi di lavoro. Indicazioni che sono state pubblicate il 12 aprile, confermando comunque quanto anticipato nel nostro precedente articolo realizzato a partire da una versione non definitiva del testo (l’attuale versione è dell’8 aprile).

Questi gli argomenti che affrontiamo oggi:

Nelle “Indicazioni ad interim per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 nei luoghi di lavoro” – elaborate da Ministero della salute, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d’intesa con la Conferenza delle Regioni con il Commissario Straordinario per il contrasto dell’emergenza epidemiologica e con il contributo tecnico-scientifico dell’Inail – sono presentati – come già ricordato dal nostro giornale – i sei presupposti imprescindibili ai fini della istituzione dei punti vaccinali territoriali e della realizzazione della campagna vaccinale nei luoghi di lavoro:

Si indica poi, riguardo all’adesione, che le aziende o le Associazioni di categoria di riferimento che scelgono aderire all’iniziativa ne danno “comunicazione all’Azienda Sanitaria di riferimento, secondo modalità da disciplinare a livello della Regione o Provincia Autonoma, la quale, verificata la disponibilità dei vaccini e la sussistenza dei requisiti necessari per l’avvio dell’attività, concorda le modalità di ritiro dei vaccini a cura del medico competente o del personale sanitario individuato dal datore di lavoro”.

Inoltre chi ritirerà il vaccino “dovrà garantirne la corretta gestione con particolare riferimento al mantenimento della catena del freddo”.

Sempre a livello di organizzazione dell’attività, il documento presenta alcuni requisiti preliminari.

Si indica che per l’avvio dell’attività, “è necessario che l’azienda sia in possesso dei seguenti requisiti:

Resta inteso – continua il documento - che “gli ambienti dedicati all’attività, purché adeguatamente attrezzati, possono essere interni, esterni o mobili, in considerazione di specifiche esigenze di natura organizzativa”. E “l’idoneità degli ambienti destinati all’attività è valutata da parte dell’Azienda Sanitaria che fornisce il vaccino”.

Sono diversi gli aspetti operativi su cui si soffermano le “Indicazioni ad interim”.

Riguardo all’osservazione post vaccinazione il documento evidenzia che “dopo l’esecuzione delle vaccinazioni il personale vaccinatore deve invitare il vaccinato a sostare per almeno 15 minuti negli spazi della sede vaccinale, allo scopo di intervenire immediatamente nel caso di reazioni avverse a rapida insorgenza, ed è quindi necessaria la previsione di risorse adeguate alla gestione delle stesse. Si raccomanda in ogni caso che eventuali soggetti a rischio siano indirizzati all’Azienda Sanitaria di riferimento ai fini della vaccinazione in ambiente protetto”.

Infine il documento presenta linee di indirizzo anche per la seconda dose.

Si indica che l’azienda assicurerà “la programmazione della somministrazione della seconda dose del vaccino ove prevista secondo le modalità e tempistiche previste per ciascun vaccino. I vaccini non sono intercambiabili e la seconda dose, deve essere effettuata con lo stesso vaccino utilizzato per la prima dose. Anche l’intervallo tra prima e seconda dose deve rispettare quanto previsto per lo specifico vaccino”.

Rimandiamo alla lettura delle indicazioni per coloro che dovessero manifestare una reazione grave alla prima dose o una reazione locale a insorgenza ritardata (ad es. eritema, indurimento, prurito) intorno all’area del sito di iniezione dopo la prima dose.

Si indica poi che in coerenza con la Circolare del 3 marzo 2021 del Ministero dalla Salute, “è possibile considerare la somministrazione di un’unica dose di vaccino anti-SARS-CoV-2/COVID-19 nei soggetti con pregressa infezione da SARS-CoV-2 (decorsa in maniera sintomatica o asintomatica), purché la vaccinazione venga eseguita ad almeno 3 mesi di distanza dalla documentata infezione e, preferibilmente, entro i 6 mesi dalla stessa”.

Ricordiamo infine che il documento riporta ulteriori indicazioni sull’equipaggiamento minimo, sull’organizzazione della seduta vaccinale e sulle attività di monitoraggio e controllo.

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

“ Indicazioni ad interim per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro”, versione dell’8 aprile 2021, documento elaborato da Ministero della salute, Ministero del lavoro e delle politiche sociali d’intesa con la Conferenza delle Regioni con il Commissario Straordinario per il contrasto dell’emergenza epidemiologica e con il contributo tecnico-scientifico dell’Inail, (formato PDF, 1.99 MB).

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